Dal 3 giugno 2026 è ufficialmente in vigore il nuovo APE 2026, il nuovo metodo di calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica. Il Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025) aggiorna le regole che dal 2015 determinavano la classe energetica di ogni immobile italiano, introducendo criteri più severi e accurati — a partire dal calcolo dei ponti termici, prima idealmente assenti dall’edificio di riferimento.
Il risultato pratico è che lo stesso immobile, senza alcun intervento edilizio, può ricevere oggi una classificazione diversa rispetto a un anno fa. Non perché sia cambiato qualcosa nella casa, ma perché è cambiato il metro con cui viene misurata.
Il nuovo APE 2026 non è la prima revisione, e non sarà l’ultima
Il decreto del 2025 sostituisce quello in vigore per un decennio, il D.M. 26 giugno 2015. E il percorso di aggiornamento non si ferma qui: con il recepimento della direttiva europea EPBD IV – il cui termine, fissato al 29 maggio 2026, è già scaduto senza un decreto approvato- la storica classificazione italiana su dieci livelli (da A4 a G) lascerà spazio a una scala unica europea a sette classi. Nei prossimi anni si aggiungerà anche il GWP, il potenziale di riscaldamento globale calcolato sull’intero ciclo di vita dell’edificio, obbligatorio per le nuove costruzioni dal 2028.
In poco più di un decennio, quindi, tre livelli di cambiamento si sovrappongono: il metodo di calcolo, la scala di classificazione, e gli indicatori considerati. Un immobile può trovarsi riclassificato più volte nel tempo, a parità di condizioni fisiche reali.
Uno strumento nato per confrontare, non per fotografare
Vale la pena ricordare cosa è, tecnicamente, l’APE: uno strumento di confronto commerciale e urbanistico, costruito su consumi standard convenzionali per rendere comparabili immobili diversi. Non è, e non è mai stato pensato per essere, una fotografia dei consumi reali di chi abita la casa, né una misura diretta delle condizioni di comfort effettive — acustico, luminoso, termico — che si vivono negli ambienti.
Questo non toglie valore all’APE, che resta un riferimento normativo necessario ai fini di compravendita, locazione e accesso a incentivi. Ma solleva una domanda legittima per chi valuta un immobile con un orizzonte più lungo di un singolo adempimento: quanto è solido, nel tempo, un dato che dipende dalla versione del decreto in vigore al momento del rilievo?
Cosa resta stabile
Le caratteristiche fisiche di un edificio — l’isolamento acustico tra le unità, la quantità di luce naturale che raggiunge gli ambienti, la reale inerzia termica delle superfici, la qualità dell’aria interna — non cambiano perché cambia una norma. Sono misurabili con parametri oggettivi, indipendenti dal quadro regolatorio del momento.
È la differenza tra un dato che risponde a un obbligo normativo e uno che risponde a una condizione fisica verificabile. Il primo può essere ricalcolato diversamente ogni volta che cambia il decreto di riferimento; il secondo resta lo stesso finché non cambia l’edificio stesso.
Non è un caso che, negli ultimi anni, il tema del comfort reale degli spazi abitativi stia guadagnando attenzione accanto — non in sostituzione — alla certificazione energetica: chi acquista, affitta o valuta un immobile ha bisogno di sapere non solo quanto consuma in teoria, ma come si vive davvero in quegli spazi.https://www.comfhome.it/comfort-abitativo-perche-la-casa-del-futuro-si-misura-in-benessere/
Fonti: D.M. 28 ottobre 2025 “Decreto Requisiti Minimi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/05/25A06487/SG; Direttiva europea 2024/1275/UE (EPBD IV, “Case Green”) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401275.

